STATUTO SOCIALE DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE RECIDIVI
Art. 1 (DENOMINAZIONE)
E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “RECIDIVI”, la cui denominazione potrà essere accompagnata dal seguente sottotitolo “RETE DI PROMOZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO SOCIALE”, ispirata e disciplinata ad ogni effetto dal Codice Civile, dalla normativa in materia e in particolare dalla Legge 383/2000.
Art. 2 (SEDE E DURATA)
L’Associazione ha sede legale nel Comune di Bari presso il primo piano del Padiglione 118, Torrione B dell’ingresso monumentale di Piazzale Vittorio Emanuele III, al Viale Ionio del Quartiere Fieristico di Bari, con ingresso in Piazzale Vittorio Triggiani, 4 70123 Bari (BA). L'Associazione potrà costituire altre sedi nell’ambito territoriale dello stato italiano ed all’estero. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria. La sua durata è illimitata.
Art. 3 (SCOPI)
Scopo dell'Associazione è quello di essere insieme eutopia ed eutropia, un buon luogo e un buon movimento, per promuovere cultura, socialità e solidarietà sia tra gli associati sia nell'azione congiunta di questi sul territorio regionale d'origine oltre che, in relazione ad esso, anche nelle loro aree geografiche di attività, in qualsiasi parte del mondo essi la svolgano. L'acronimo RECIDIVI ha un doppio significato, al singolare e al plurale. Nella sua singolarità l’Associazione si configura infatti come rete (RE) integrata di persone fisiche e giuridiche che lavorano nel campo del cinema e di ogni altra applicazione passata, presente e futura delle arti audiovisuali, quali le tecnologie cinematografiche (CI), digitali (DI) e videomagnetiche (VI). Nella loro pluralità, invece, gli associati si propongono di promuovere e realizzare interventi infrastrutturali nel settore di loro competenza sia facendosi, in quanto rete indipendente e autonoma, strumento per una politica di sistema atta a difendere e sviluppare la pluralità dei soggetti e dei contenuti, sia istituendosi essi stessi come rete degli archivi audiovisivi e digitalmediali, ossia di quei luoghi dove si catalogano, si conservano e si rinnovano come patrimonio sociale le forme passate e presenti di repertori (RE) audiovisuali, quali ad oggi sono i supporti cinematografici (CI), digitali (DI) e video (VI), con il fine non ultimo di favorire e sviluppare l’accesso delle categorie socialmente svantaggiate sia ai contenuti sia ai mezzi di produzione, lavorando perché questo accesso sia anche strumento di politica interculturale e di integrazione.
Per raggiungere detto scopo l’Associazione, oltre a censire costantemente le risorse, le attività e gli archivi esistenti, potrà coordinare i diversi settori di intervento sia al loro interno sia tra loro, istituendo all’uopo anche apposite strutture di coordinamento. L'Associazione si prenderà cura di sviluppare, archiviare, promuovere, attraverso il volontariato dei propri Soci, le forme di comunicazione audiovisive in genere, sia incrementando le attività produttive sia promuovendone la distribuzione sul territorio. In considerazione della segmentazione delle competenze necessarie per la realizzazione di un prodotto finito e del loro variegato impiego, ai Soci sarà assicurato, tra l’altro, un supporto al coordinamento ed al monitoraggio, nel pieno rispetto delle singole autonomie organizzative, professionali e culturali. Essa potrà anche in prima persona organizzare e promuovere convegni, corsi di studio, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, congressi, seminari, proiezioni di film, mostre, festival, rassegne, edizioni e pubblicazioni di ogni tipo, realizzare e/o contribure alla realizzazione di prodotti audiovisivi di qualsiasi tipologia e quant’altro si riterrà necessario per il raggiungimento degli scopi sociali. Per fare questo l'Associazione si conformerà al principio della sussidiarietà, privilegiando, quando possibile, le iniziative svolte dagli stessi Soci, al fine di rafforzare la loro capacità di fare sistema ma, al contempo, premiando, in funzione dello stesso fine, la capacità d’innovazione di nuovi soggetti, anche se estranei alla rendita di posizione degli stessi Soci. La vocazione di Recidivi è infatti quella di valorizzare innanzitutto ed al di là di ogni logica commerciale, la ricerca e l’opera di artisti, professionisti, associazioni, imprese e istituzioni varie che per spessore della sperimentazione e incisività dell’innovazione apportata in ambito artistico, siano in grado di rapportarsi ed incidere sulla contemporaneità.
A tal fine l'Associazione, oltre ai fini di promozione sociale e sempre in loro funzione, potrà quindi in via sussidiaria e strumentale ed a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• censire e archiviare il repertorio cinematografico, digitale, video, documentario, librario e cartografico con particolare attenzione al territorio regionale e al repertorio dei Soci, sia stipulando accordi di partecipazione, convenzioni e/o protocolli d’intesa con associazioni, enti pubblici e organismi vari, anche privati e amatoriali, nati con lo stesso intento, sia organizzando e gestendo in proprio un archivio audiovisivo di pellicole cinematografiche, pellicole e stampe fotografiche, manifesti e poster, locandine, cd, dvd, videocassette, nastri e dischi ed ogni tipo di supporto magnetico analogico e digitale per l’immagine, il suono e la parola, oltre che a materiale documentario, librario e cartografico, provvedendo a quanto necessario per la loro catalogazione, conservazione e diffusione non a fini di lucro;
• partecipare alla gestione e promozione di biblioteche di pubblica lettura, in specie come “public library” multimediali;
• partecipare e/o provvedere alla gestione, creazione e diffusione di quanto attiene al settore pubblico, compatibile con l’oggetto sociale;
• partecipare e/o provvedere al restauro o alla rigenerazione di opere e prodotti artistici e culturali tramite l’utilizzo di tecniche tradizionali o digitali;
• concordare con produttori, distributori e autori la liberazione, come risorse di pubblico dominio, di repertori originali audiovisuali con il fine di favorire, nei limiti e in linea con le normative vigenti, la produzione documentaria da una parte e un maggior utilizzo di repertorio come memoria storica in ogni tipo di prodotto, evento o comunicazione;
• studiare, favorire e promuovere l’uso delle nuove tecnologie in funzione di un sempre più vasto accesso sia ai mezzi di produzione sia alle modalità di distribuzione e consumo dei prodotti audiovisivi in chiave di democratizzazione delle possibilità di espressione e di comunicazione, non ultimo per le categorie socialmente svantaggiate, come per esempio i diversamente abili e gli immigrati;
• assistere e favorire la produzione artistica e culturale tramite il solidale contributo volontario dei Soci, con gli aiuti finanziari eventualmente ottenuti da enti e istituzioni, pubbliche e private, e quant’altro necessario alla realizzazione di prodotti finiti, specie se prototipi televisivi e multimediali;
• promuovere le opere artistiche e culturali dei propri Soci tramite l’acquisto di spazi pubblicitari o altre iniziative di varia natura;
• favorire la circolazione e la diffusione dei prodotti artistici e culturali dei propri Soci, ma anche di artisti non Soci particolarmente interessanti sotto il profilo della sperimentazione e della ricerca, tramite iniziative di varia natura, quali il noleggio per iniziative non commerciali, la vendita, particolari convenzioni con i media ed ogni forma consentita per il raggiungimento degli scopi sociali;
• creare e gestire siti quali social network, web tv e quant’altro possa favorire nelle reti telematiche non solo lo scambio di informazioni a livello mondiale tra artisti ma anche nuove forme di editoria, di distribuzione e di produzione di contenuti cinematografici, televisivi e crossmediali;
• favorire la circolazione d’opere, prodotti e informazioni su scala mondiale tramite la messa in opera di sistemi che aiutino la loro comprensione, quali la sottotitolazione, i vocabolari informatici, la sonorizzazione e quant’altro necessario ai fini della interculturalità sia per la traduzione delle lingue straniere in italiano e viceversa, sia per l’accesso delle categorie socialmente svantaggiate, come per esempio i diversamente abili e gli immigrati;
• operare per la tutela e la valorizzazione delle lingue e delle culture minoritarie in specie attraverso la produzione e l’archiviazione di prodotti audiovisivi e multimediali;
• operare per la tutela e valorizzazione di tutte le espressioni culturali di tipo etnico e con radici nelle tradizioni popolari, appartenenti a diversi ambiti artistici, ma anche all’artigianato, all’enogastronomia e all’alimentazione, attraverso la predisposizione di spazi fisici e multimediali dove possano essere fruite dai Soci, in forma diretta o attraverso media tecnologici;
• operare per la tutela e la valorizzazione di tutte le espressioni interculturali anche in chiave di integrazione sociale;
• provvedere all’acquisto e alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisive e di ogni tipo di materiale di interesse culturale;
• organizzare e gestire interventi editoriali di diversa natura, dalla carta stampata all’home video, dalla riproduzione magnetica al testo ipertestuale, tutti attinenti agli scopi sociali;
• istituire, promuovere e gestire corsi di studio a tutti i livelli formativi, organizzando servizi per l’Università, le scuole, di ogni ordine e grado, le carceri, nonché corsi scolastici, seminari per docenti, studenti, lavoratori;
• istituire, promuovere, gestire attività cinematografiche ed audiovisive, musicali, teatrali, corsi di recitazione e similari;
• promuovere, gestire ed ospitare nelle proprie strutture, o di terzi, attività socio-culturali;
• partecipare a fiere e mostre, nonché a manifestazioni similari;
• favorire la nascita e lo sviluppo di attività socio-culturali sia attraverso la partecipazione diretta nelle varie forme di aggregazione associativa, sia nella produzione di materiale didattico atto a divulgare le tematiche culturali di cui al presente articolo;
• promuovere lo studio, la ricerca e la diffusione del diritto d’autore anche in ambito cinematografico, con l’obiettivo di far conoscere alla compagine sociale e a quanti ad essa collegati gli specifici diritti inerenti il proprio settore di operatività e il relativo ambito di estensione;
• istituire un fondo di solidarietà costituito da versamenti volontari da parte di Soci e/o da chiunque interessato alla solidarietà, destinato ad aiutare Soci che si trovino in difficili condizioni economiche o abbiano bisogno di un sostegno per dare l’avvio ad un progetto valutato di significativo interesse. A costoro il direttivo potrà anticipare una somma che dovrà essere restituita dal beneficiato, in non più di 20 rate mensili, con il riconoscimento di interessi non maggiori del 3%, che andranno ad aumentare lo stesso fondo che avrà la caratteristica di un fondo rotativo, a disposizione;
• promuovere quant’altro potrà essere di interesse per raggiungere i propri scopi a beneficio dei propri associati e di chiunque ne abbia interesse.
Per il raggiungimento di dette finalità l’Associazione potrà eventualmente dotarsi di una struttura organizzata e quindi potrà eventualmente, acquistare beni immobili e stipulare contratti di affitto. L’Associazione potrà anche collaborare a qualsiasi progetto di ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile avere collegamento, nonché svolgere anche in via meramente sussidiaria e strumentale attività commerciale; potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni o stipulare convenzioni di qualsiasi natura con Enti internazionali, comunitari, nazionali e locali, quali Provincia, Regione, Comune o da persone fisiche e/o giuridiche e associazioni. Potrà inoltre promuovere e/o partecipare a progetti anche comunitari e quant’altro finalizzato al raggiungimento degli scopi sociali.
Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Pertanto l’Associazione darà spazio, sia in ambito regionale sia nazionale, alla tutela e allo sviluppo delle politiche di genere, nel rispetto delle diversità di ciascuno e della parità di accesso di tutti, nell’ottica di cui alla normativa vigente. L'Associazione non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali o che siano in contrasto con le norme del presente Statuto e non persegue fini di lucro, pertanto non è consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Art. 4 (SOCI)
Sono ammessi a far parte dell’Associazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, tutti gli uomini e le donne, tutte le associazioni non aventi fini di lucro, gli enti e le istituzioni culturali che accettino gli articoli del presente Statuto e del Regolamento interno, e che quindi condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il mantenimento della qualifica di Socio è subordinato al pagamento della quota sociale annuale, nella misura fissata dall’Assemblea.
L'organo competente a deliberare sull'ammissione degli aspiranti Soci è il Consiglio Direttivo. Al suo Presidente, chiunque intenda divenire Socio deve presentare una domanda scritta e firmata, con l'indicazione dei dati anagrafici o della denominazione giuridica, delle generalità complete e dell’attività svolta. In base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003, tutti i dati personali saranno raccolti e trattati nei limiti e nelle forme di cui al decreto oltre che impiegati per le sole finalità Associative. Al momento dell’iscrizione, al Socio viene data informativa ex art. 13 d. lgs. 196/2003. Nella domanda il Socio deve dichiarare di conoscere lo Statuto e l'eventuale Regolamento interno, e di accettarne ogni loro articolo, impegnandosi al loro rispetto e al versamento puntuale sia della quota di iscrizione sia della quota sociale di autofinanziamento annuale. Il Presidente provvederà ad inserire le domande di ammissione pervenute nell’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo utile. Sull’ammissione a Socio il Consiglio Direttivo delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. Le sue decisioni sono inappellabili e non necessitano motivazioni. Una volta ammesso il Socio dovrà versare la quota di iscrizione entro e non oltre dieci giorni dalla formale accettazione della sua domanda ed eventuale conseguente iscrizione nel Libro Soci, se tenuto.
Ci sono tre categorie di Soci:
• Soci fondatori, ossia coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali;
• Soci ordinari, ossia coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio dal Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali;
• Soci onorari, ossia coloro che sono invitati nell’Associazione da parte del Direttivo perché persone fisiche o giuridiche alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza o ne vuole sottolineare il merito. L’ammissione per essere valida dovrà essere accompagnata da una accettazione scritta e firmata dall’invitato. Essi hanno tutti i doveri e i diritti dei Soci ordinari ma sono esentati dal pagamento della quota annuale e di qualsiasi contributo;
Il numero dei Soci è illimitato e non è ammessa la figura del Socio temporaneo. La quota sociale è intrasmissibile. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un Socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di Sostenitori le persone, sia fisiche sia giuridiche, che pur non essendo Soci ma condividendone gli ideali danno un loro contributo economico o in servizi. I Sostenitori non hanno diritto di voto, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione e ad essere menzionati quando se ne presenti l’occasione e l’opportunità.
Art. 5 (DIRITTI E ATTIVITA’ DEI SOCI )
Tutti i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, e dunque ad eccezione dei Sostenitori, hanno eguale diritto a:
• partecipare alle Assemblee sociali, sia Ordinarie sia Straordinarie;
• approvare il Bilancio preventivo ed il Rendiconto economico e finanziario, o il Bilancio consuntivo, dell'Associazione;
• eleggere gli organi sociali e candidarsi per essere eletti a farne parte;
• essere informati sulle iniziative ed attività dell’Associazione;
• concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
• controllare l’attività degli organi sociali;
• accedere a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.
Le attività svolte dai Soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite, senza fini di lucro, anche indiretto, e in ragione delle disponibilità personali, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può, in caso di particolare necessità o per apporti di competenze specifiche, intrattenere rapporti di lavoro dipendente e retribuito o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri Associati. In tali casi i rapporti di lavoro suddetti saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 (DOVERI DEI SOCI)
Tutti i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano, sono egualmente tenuti a:
• osservare lo Statuto, i Regolamenti, le delibere degli organi sociali;
• versare alle scadenze stabilite le quote sociali;
• rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di direzione e/o di garanzia dell'Associazione;
• svolgere la propria attività nell'Associazione animato da spirito di solidarietà, con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle linee programmatiche emanate.
La quota sociale non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Essa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi. Il suo ammontare viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio preventivo.
I Soci, finché dura l’Associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso, a norma dell’Art. 37 del Codice Civile.
Art. 7 (DECADENZA DEI SOCI)
La qualifica di Socio si perde per:
• recessione volontaria del Socio, mediante comunicazione scritta da indirizzate al Presidente del Consiglio Direttivo che provvederà ad inserirla all’ordine del giorno del primo Consiglio Direttivo perché deliberi la decadenza del Socio, e annoti di conseguenza la sua recessione nel Libro Soci, allo scadere dell’anno sociale di competenza ossia di quello in corso se la comunicazione è stata presentata al Consiglio Direttivo tre mesi prima dello scadere dell’anno associativo oppure dell’anno successivo in caso contrario;
• esclusione per morosità, deliberata dal Consiglio Direttivo, del Socio che, in morosità per l’anno sociale e ricevuto un avviso ultimativo, non versi la quota sociale; il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del Socio nella prima riunione del nuovo anno sociale con le stesse modalità indicate per l’ammissione;
• espulsione del Socio che compia atti o assuma ripetutamente comportamenti scorretti che costituiscano violazione di norme di Legge o dello Statuto o dei Regolamenti interni oppure che resti, a queste disposizioni, inottemperante oppure che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione oppure che senza adeguata ragione si metta in condizione di inattività prolungata; la decadenza della qualità di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ma deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile se contro il provvedimento il Socio espulso ha fatto ricorso all’Assemblea nei trenta giorni seguenti alla comunicazione della stessa da parte del Consiglio Direttivo;
• decesso del Socio, con conseguente annotazione nel Libro Soci per Delibera del Consiglio Direttivo che provvederà anche a darne comunicazione nella prima Assemblea utile dell’Associazione.
Non vi è eccezione sulla restituzione delle quote sociali versate e del patrimonio sociale a cui si è concorso. Pertanto nei casi di recessione e di espulsione il Socio non ha comunque diritto alla loro restituzione.
Nel Libro Soci vi sarà un numero di Ruolo progressivo dei Soci iscritti ma non di quelli decaduti.
Art. 8 (ORGANI E CARICHE SOCIALI)
Sono organi sociali dell’Associazione l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere. A questi è possibile aggiungere i seguenti Organi Sociali se sottoposti ad un Regolamento appositamente redatto dall’Assemblea:
• il Comitato di Controllo che si occupa, qualora istituito, della verifica dei conti;
• Comitati Scientifici e Culturali inerenti il proprio oggetto sociale.
L’Associazione può utilizzare i mezzi di comunicazione telematica per il funzionamento degli organi dell’Associazione, quali l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo e la firma di Presidente, VicePresidente e Tesoriere. Per la convocazione, il voto e la firma digitale si adotteranno i sistemi di certificazione, autenticazione ed eventualmente crittografia previsti dalle vigenti normative.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo totalmente gratuito.
Art. 9 (ASSEMBLEA, FORME E COMPETENZE)
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione. Essa è composta da tutti i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano. L’Assemblea decide la politica generale dell’Associazione e pertanto discute e formula le direttive per il raggiungimento delle finalità e degli scopi sociali e delibera su tutti gli altri oggetti predisposti e sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. In forma ordinaria l’Assemblea discute e approva ogni anno:
• il rendiconto consuntivo e il rendiconto preventivo di cui all’articolo 16 (sedici) del presente Statuto;
• il programma generale delle attività annue da svolgere;
• l’importo delle quote sociali annue e il loro termine per il versamento.
Sempre in forma ordinaria l’Assemblea dei Soci ha competenza anche per:
• eleggere o revocare i componenti del Consiglio Direttivo indicando tra essi il Presidente, il VicePresidente e il Tesoriere;
• nominare il Comitato di Controllo, ex art. 8 presente Statuto, cui affidare, in caso di riconoscimento dell’Associazione o di sua trasformazione in Onlus, la verifica dei conti dell’Associazione, nonché il corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte;
• discutere e deliberare sulla responsabilità da affidare ai Consiglieri;
• discutere e deliberare o ratificare eventuali rimborsi spesa per i membri del Consiglio Direttivo e altri Soci con incarichi di responsabilità o lavorativi;
• discutere e deliberare l’elezione di un Presidente Onorario;
• approvare l’eventuale Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
• discutere e ratificare le espulsioni eventualmente deliberate dal Consiglio Direttivo se contro il provvedimento il Socio espulso ha fatto ricorso nelle modalità descritte nel presente Statuto all’articolo 7 (sette).
Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli Soci. Ogni delibera adottata dall’Assemblea conformemente allo Statuto Sociale obbliga tutti i Soci, anche se assenti. In forma straordinaria l’Assemblea dei Soci ha competenza per:
• deliberare sulle eventuali modifiche dello Statuto dell’Associazione;
• deliberare sull’eventuale scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10 (CONVOCAZIONE SVOLGIMENTO E DIRITTO AL VOTO IN ASSEMBLEA)
L’Assemblea ordinaria dei Soci viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla fine dell’anno sociale o qualora ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno otto giorni sulla data fissata per l’Assemblea, se non previsto diversamente dal Codice Civile, mediante affissione di avviso in Sede oppure, in caso di non operatività della sede, mediante raccomandata a mano o, se postale, agli indirizzi riportati sul Libro Soci oppure con altre formule di sicura accettazione da parte del Socio, comprese le comunicazioni per via telematica. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno delle materie che saranno trattate, la data, il luogo e l’ora della convocazione, nonché l’indicazione della eventuale seconda convocazione, con luogo, data e ora.
Le Assemblee ordinarie dei Soci sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati per delega scritta almeno due terzi dei Soci. Le assemblee di seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, presenti o rappresentati per delega scritta. Sono approvate le proposte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, intervenuti anche per mezzo di delega scritta all’intervento e al voto. Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo è invece sufficiente la maggioranza relativa dei voti dei presenti.
Per la costituzione dell’Assemblea straordinaria dei Soci è richiesta invece la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto mentre le decisioni vengono deliberate a maggioranza dei presenti, tranne lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio che vengono deliberati con il voto favorevole di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.
Non hanno diritto di voto o di elezione, i Soci che non abbiano pagato la quota annuale o che abbiano in corso procedimenti di recessione o espulsione dall’Associazione, come indicati nell’articolo 7 (sette) del presente Statuto.
I membri dei soggetti collettivi associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell’Associazione ma concorrono con un solo voto, prescindendo da quanti partecipanti siano presenti all’Assemblea, se non iscritti a loro volta a titolo personale nell’Associazione. Questi ultimi conserveranno comunque il loro voto di Soci individuali anche se in rappresentanza di un altro Socio collettivo. Questa rappresentanza non costituisce una delega ma una seconda ed autonoma espressione di voto, anche discordante dal primo se l’interessato lo ritiene. Ogni soggetto collettivo associato può infatti indicare tra i suoi membri, in alternativa al legale rappresentante e che sia o meno un Socio dell’Associazione, una persona scelta per concorrere per suo conto ai diritti previsti dallo Statuto tra cui quelli di voto. La partecipazione e il controllo degli organi sociali esecutivi e l’accesso ai documenti non inerenti alle proprie mansioni è riservato invece in ogni caso al solo legale rappresentante.
E’ ammessa la delega scritta, ma ogni Socio non può rappresentare per delega più di tre Soci. Le deleghe scritte possono essere ratificate o modificate anche per mezzo telefonico o telematico prima della votazione ma sono possibili solo tra Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in mancanza o per rinuncia, dal Vice Presidente ovvero, in mancanza o per rinuncia, da persona designata dagli intervenuti. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dell’Assemblea, legittimità a deliberare, la regolarità delle deleghe, la legittimità dei diritti di intervento e di voto in Assemblea. L’Assemblea dei Soci nomina altresì un Segretario, anche non Socio. Sarà compito del Segretario redigere un Verbale con il riassunto delle discussioni e le deliberazioni assunte, e firmarlo insieme al Presidente dell’Assemblea.
Art. 11 (CONSIGLIO DIRETTIVO)
Organo esecutivo dell’Assemblea è il Consiglio Direttivo che dura in carica tre anni e comunque, anche quando decade, fino all’Assemblea ordinaria che procede al suo rinnovo. Esso è composto da un numero di membri variabile da tre a nove, tutti scelti tra i Soci eleggibili dell’Associazione, come dettato dall’articolo 10 (dieci) del presente Statuto. I membri del Consiglio Direttivo possono essere immediatamente rieletti senza alcun vincolo di mandato.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un numero di membri costituenti la minoranza del Consiglio, il Consiglio stesso può cooptare un numero corrispondente di Soci eleggibili e regolarmente iscritti come nuovi Consiglieri. Questi, accettato l’incarico nella prima seduta del Consiglio che li vede partecipi, rimangono in carica solo fino alla prima Assemblea dei Soci.
In caso di dimissioni, decadenza o decesso della maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà tempestivamente essere convocata un’Assemblea ordinaria con all’ordine del giorno l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea. In particolare esso:
• delibera su tutte le questioni di carattere amministrativo, finanziario e organizzativo che comunque interessano l’attività sociale;
• formula ogni anno il programma generale dell’attività da sottoporre all’Assemblea per la ratifica e ne cura l’attuazione;
• esamina ed approva le richieste di adesione dei Soci, nei termini dettati dall’articolo 4 (quattro) del presente Statuto, tenendone eventuale annotazione aggiornata nel Libro Soci con il numero di Ruolo degli iscritti;
• delibera la decadenza dei Soci, come dettato dall’articolo 7 (sette) del presente Statuto, tenendone annotazione aggiornata nel Libro Soci e conseguentemente aggiornando anche, nel medesimo Libro, il numero di Ruolo degli iscritti;
• discute e delibera l’invito a diventare Soci onorari dell’Associazione e quando ottenuto gradimento e accettazione provvede alla annotazione degli stessi nel Libro Soci e all’aggiornamento del numero di Ruolo degli iscritti;
• propone all’Assemblea l’importo delle quote sociali e i termini di pagamento;
• presenta annualmente all’Assemblea il rendiconto consuntivo della gestione, e formula un rendiconto preventivo di massima;
• propone all’Assemblea le modifiche dello Statuto;
• propone all’Assemblea il Regolamento interno dell’Associazione;
• autorizza eventuali spese per conto dell’Assciazione, compresa l’eventuale instaurazione di rapporti di collaborazione, consulenza e/o lavoro ex art.5, ultimo capoverso del presente Statuto, e delibera circa il rimborso delle stesse;
• delibera circa l’organizzazione degli eventuali comitati scientifici e culturali, ex art. 8 del presente Statuto, oltre che di coordinamenti interni, gruppi di studio, seminari, corsi ed attività pratiche nonché sulle richieste di affiliazioni che abbiano scopi sociali affini.
II Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte ogni anno dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità sopra indicate per l’Assemblea dei Soci.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua impossibilità od assenza, dal Vice Presidente. Il Presidente provvede alla nomina, di volta in volta, di un Segretario, incaricato di redigere i verbali della riunione, su cui verranno trascritte le delibere assunte.
Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti dei partecipanti. Le deliberazioni sono valide se prese in presenza di almeno tre dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica.
Il Consiglio Direttivo può adottare deliberazioni mediante consultazione epistolare o telematica dei suoi componenti solo per questioni di ordinaria amministrazione.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità al presente Statuto ed alla Legge obbligano tutti gli Associati.
Art. 12 (PRESIDENTE)
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l’uso della firma sociale. Egli è il portavoce ufficiale dell’Associazione. Il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e sovrintende all'esecuzione delle loro deliberazioni nelle modalità rispettivamente indicate dall’articolo 10 (dieci) e 11 (undici).
Il Presidente dispone dei fondi sociali. Egli può conferire, sia ai Soci sia a terzi, procure speciali o ad negotia per determinati atti o categorie di atti, sempre dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo. in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo e qualora il Consiglio, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, può sottoporli all’approvazione dell’Assemblea, alla prima occasione. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che presiede e comunque, anche quando dimissionario, fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo della carica sociale. Egli è rieleggibile.
Art. 13 (VICEPRESIDENTE)
Il VicePresidente svolge a pieni poteri le funzioni del Presidente in carica in caso di assenza temporanea o d’impedimento di quest’ultimo.
Art. 14 (TESORIERE)
Il Tesoriere si occupa del regolare andamento amministrativo e contabile dell’Associazione. Ha in custodia, sotto la propria responsabilità, il patrimonio dell’Associazione, provvede alla riscossione delle entrate, all’aggiornamento dello scadenziario dei Soci ed è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili. È altresì autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazione, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli cura la compilazione dei rendiconti preventivi ovvero dei rendiconti secondo le norme vigenti. Infine egli ha la firma sui conti dell’Associazione ma al solo fine di esercitare le proprie specifiche funzioni.
Art. 15 (PATRIMONIO)
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
• dalle quote sociali deliberate dall’Assemblea;
• da ogni bene mobile e immobile di proprietà dell’Associazione;
• da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
• da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti, contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura (privati, Enti, Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche);
• altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
• da eventuali residui di attività commerciali;
• da proventi di iniziative promozionali per l’autofinanziamento, quali possono essere, a mero titolo esemplificativo, corsi, convegni, mostre, spettacoli, materiale didattico, pubblicazioni, etc...
L’Associazione può compiere acquisti ed assumere obbligazioni per mezzo delle persone che la rappresentano. I terzi possono far valere i loro diritti solo sul fondo sociale e non sul patrimonio degli associati, se non in termini di sussidiarietà. E’ fatto divieto assoluto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Art. 16 (ESERCIZIO)
L’anno sociale inizia il primo gennaio e l’Associazione chiude l’esercizio sociale il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il rendiconto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'anno sociale in corso mentre il rendiconto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’esercizio sociale trascorso. L’Assemblea dei Soci dovrà essere convocata, nei modi previsti dall’ articolo 10 (dieci) del presente Statuto, nei due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto preventivo e non oltre il 30 (trenta) aprile successivo alla chiusura dell’esercizio per l’approvazione di quello consuntivo.
Art. 17 (MODIFICHE ALLO STATUTO)
Questo Statuto è modificabile solo da un’Assemblea straordinaria dell’Associazione con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, nei modi previsti dal precedente articolo 10 (dieci) del presente Statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con il Regolamento interno e con la Legge italiana.
Art. 18 (SCIOGLIMENTO)
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio può essere deliberato, con una maggioranza di tre quarti di voti favorevoli, solo da un’Assemblea straordinaria con la presenza dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto, nei modi previsti dal precedente articolo 9 (nove) del presente Statuto.
L’Assemblea straordinaria nomina nel proprio seno uno o più Commissari incaricati della liquidazione.
I beni residui di proprietà dell’Associazione, esaurita la liquidazione, saranno devoluti secondo la destinazione deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci, in ottemperanza alle Leggi vigenti in materia, e comunque destinati esclusivamente a fini di solidarietà sociale..
Art. 19 (NON CONTEMPLATO)
Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle altre norme previste dalle vigenti Leggi in materia.